Atti di programmazione delle opere pubbliche

Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.

Contenuto pubblicato il 07/11/2013 - Aggiornato il 12/05/2022

  

Contenuto creato il 20/11/2018 - Aggiornato il 09/06/2021

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