Informazioni generali
CAMBIO DI RESIDENZA
Uffici responsabili
Descrizione
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
La residenza è il luogo dove la persona ha o intende stabilire la dimora abituale.
Ha due sole componenti: la volontà del soggetto e il fatto oggettivo che il luogo prescelto sia il centro delle sue relazioni familiari e sociali.
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE: LA NORMATIVA
Il Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge n. 35 del 4/4/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” prevede all’art. 5 il “Cambio di residenza in tempo reale” dal 9 maggio 2012. Si riporta di seguito il testo della disposizione di legge.
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
LA CIRCOLARE 9 del 27/4/2012 DEL MINISTERO DELL’INTERNO CHIARISCE…..
I MODELLI DA UTILIZZARE
LA DICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE ACCETTATA SE…
I moduli dovranno essere compilati almeno nella parte obbligatoria e dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. E’ obbligatorio inoltre allegare i documenti di riconoscimento di tutte le persone che trasferiscono la residenza.
…INOLTRE, PER GLI STRANIERI:
I cittadini appartenenti a Stati dell’Unione Europea e i cittadini di Stati terzi (NON UE) dovranno allegare alla dichiarazione i documenti di cui alle allegate istruzioni
COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Orari ricevimento ufficio anagrafe:
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 10,00-12,30
Martedì 16,00-18,00
L’indirizzo postale del Comune di Cantello è il seguente: Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello.
La casella di posta certificata del Comune di Cantello è la seguente: comune.cantello@legalmail.it
L’indirizzo di posta elettronica semplice dedicato alla ricezione delle dichiarazioni anagrafiche è residenza@comune.cantello.va.it
Il numero di fax del Comune di Cantello è 0332 418508.
IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE ALLA NUOVA RESIDENZA
Il Comune destinatario entro due giorni deve provvedere alla registrazione della dichiarazione. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione.
IL TERMINE PER LA CANCELLAZIONE DALLA VECCHIA RESIDENZA
Il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione entro due giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione; quest’ultimo, nelle more del ricevimento dei dati integrati e corretti della persona, da parte del comune di precedente iscrizione, può rilasciare solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell‘ufficio.
GLI ACCERTAMENTI: ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI !!!!!
Il Comune di nuova iscrizione deve procedere all'accertamento dei requisiti.
Gli accertamenti devono essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
Decorsi i 45 giorni, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti (ai sensi dell' art. 10-bis della legge n. 241/1990), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.
Qualora l’interessato riceva una comunicazione ai sensi del citato art. 10-bis, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Alla luce dello stesso art. 10-bis la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra. Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, il responsabile del procedimento dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 della norma sopra riportata ribadisce infatti che quanto emerso in termini di discordanze deve essere comunicato, tra l’altro, alla competente autorità di pubblica sicurezza.
NOVITA’
CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 16/1/2013 N. 2 IL TAGLIANDO DI AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZO DELLA PATENTE DI GUIDA NON VIENE PIU’ SPEDITO AL CITTADINO (VIENE SOLAMENTE AGGIORNATA LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE).
SI FA PRESENTE CHE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.L. 28 MARZO 2014 N. 47 (IN VIGORE DAL 28 MAGGIO 2014) CHIUNQUE OCCUPA ABUSIVAMENTE UN IMMOBILE SENZA TITOLO NON PUO’ CHIEDERE LA RESIDENZA NE’ L’ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE MEDESIMO E GLI ATTI EMESSI IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO SONO NULLI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. Unitamente alla dichiarazione di residenza, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante quanto sopra.
UTILITA’:
- AGGIORNAMENTO PATENTE E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
- DENUNCIA SUPERFICIE TASSABILE AI FINI TARSU
- DISDETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU

DENUNCIA SUPERFICIE TASSABILE
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _________________________________ ( _____) il ___________________, residente a _______________________________ (CAP. _________) in via _______________________________ n. _________, codice fiscale _______________________________________ tel ___________________
e-mail ____________________________
sotto la propria responsabilità DICHIARA
che dal ___________________ occupa i locali e/o le aree site in Via _______________________ n. ____
di proprietà ______________________________, destinati all’uso di ____________________________, con una superficie tassabile complessiva di mq. _______, così distinta:
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RIFERIMENTI CATASTALI (Foglio-mappale-subalterno) |
CATEGORIA (ad esempio: A2, A3, A4, C6, C2) |
SUPERFICIE MQ. |
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IL DENUNCIANTE
Cantello, _____________________ __________________________
UFFICIO TRIBUTI
Disdetta Servizio Smaltimento RSU
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 Legge 4.1.1968 n. 15 come modificato dall’art. 3, comma 10, Legge 15.5.1997, n. 127)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………….……………………………………….. il ……………………………….
codice fiscale ………………………………… residente a ………………………………… ( …….) in Via ………………………..………………. n. ……
a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che dal ………………….. ha lasciato i locali di Via …………….……………….. , di proprietà del Sig. ……………………………….. poiché ha trasferito la propria residenza.
A tal fine chiede la cancellazione dal ruolo per l’applicazione della tassa di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
Cantello, ………………………….
In fede
……………………………………..

Chi contattare
Termine di conclusione
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Contenuto pubblicato il 30/09/2013 - Aggiornato il 08/03/2022